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R.D. 08/02/1923 n. 4224. L'Amministrazione senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi operazione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel posses- so dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, e, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni. 5. Qualora per grave necessità pubblica sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il Ministero, con decreto motivato potrà disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire per l'impresa titolo ad indennizzo o compensi. Art 10 1. Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo di tempo, e per le quali si prevedano notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rivedere e modificare i prezzi sotto le condizioni e con le limitazioni stabilite nel 1° e 2° comma dell'articolo precedente. Art 11 1. Nei capitolati speciali si potrà stabilire che nel corso di esecuzione dei lavori, si accrediti, sulle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto. 2. Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'ufficio che dirige i lavori. Art 12 1. E' soppresso l'uso dei mandati a disposizione tanto per le spese inerenti ai lavori quanto per quelle accessorie e generali. 2. Si può provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di 1.000.000.000. 1) al pagamento dei lavori in economia sia in amministrazione che per cottimi, o di forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori in economia; 2) ai pagamenti in acconto dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o da altri contratti di forniture o lavori pei quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento. 3. Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedere a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'Amministrazione ferroviaria. 4. Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad un unico impegno quanto tutti quelli da eseguirsi per impegni diversi, a carico di uno stesso capitolo od articolo di bilancio. 5. I mandati relativi ai pagamenti preveduti al 4° comma del presente articolo devono essere emessi distintamente per ogni contratto di fornitura o di lavoro. (Modificato dall'art. 20 DPR 20/04/94 n. 367) Art 13 1. Nei mandati di anticipazione sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funzionario delegato e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato. 2. Se le esigenze del servizio non richiedano che la somma riscuotibile direttamente dal funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorrano. 3. Estinto il mandato, o al termine stabilito pel rendimento del conto, il funzionario delegato rilascerà all'ufficiale pagatore una dichiarazione di quietanza per l'importo complessivo degli ordinativi pagati, contro ritiro degli ordinativi medesimi debitamente quietanzati. 4. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento. Art 14 1. E' in facoltà dell'Amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. mandati di anticipazione a favore dello stesso funzionario, purché il loro importo complessivo non superi il limite di cui all'art. 12. 2. Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di anticipazione, si può emettere un nuovo mandato, il cui ammontare sommato con la parte non giustificata dei precedenti, non ecceda il limite suddetto. Art 15 1. La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 28 del Regio decreto 23 settembre 1920 n. 1315, è estesa ai mandati di anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici. 2. La somma già riscossa dal funzionario delegato sopra un mandato di anticipazione e non erogata alla chiusura dell'esercizio, potrà essere da lui trattenuta, per effettuare non oltre l'esercizio successivo pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto dei mandati e quindi, ove trattisi di mandati afferenti alla parte ordinaria, limitati a quella dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso. Art 16 1. Salve le disposizioni speciali delle contabilità delle spese a carico dei bilanci della Guerra e della Marina, a giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà presentarsi unico rendiconto entro il mese di luglio dell'esercizio successivo, salvo quanto è disposto nei seguenti capoversi. 2. Nel caso di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 15 il rendiconto delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà essere prodotto entro l'esercizio successivo non appena esaurite le anticipazioni stesse. 3. A giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà prodursi rendiconto durante il corso dello esercizio stesso: a) non appena venga a cessare ogni causa di ulteriori erogazioni per l'oggetto di cui trattasi; b) quando la presentazione di rendiconto sia necessaria per la concessione di nuovi fondi ai sensi del 2° capoverso dell'art. 14 del presente decreto; c) quando vi sia cambiamento nella persona del funzionario delegato. 4. In quest'ultimo caso il funzionario delegato o i suoi eredi dovranno presentare parziali rendiconti a giustificazione delle somme erogate fino al mo- mento del passaggio di gestione sulle anticipazioni disposte per ciascun oggetto. 5. L'Amministrazione potrà riservarsi di discaricare il funzionario delegato delle anticipazioni relative ad un determinato oggetto dopo che egli abbia presentato l'ultimo rendiconto, accompagnato, ove sia ritenuto necessario, da una relazione illustrativa. Art 17 1. Saranno sottoposti al Ministero dei Lavori pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto dall'art. 2, i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche di altri Ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere ed a lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali. 2. L'art. 68 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074, per l'esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato è abrogato. Art 18 1. Per le opere d'interesse comunale che si eseguono col sussidio dello Stato, quando i Comuni pur avendo dimostrato di essersi già assicurati i mezzi per provvedere alla spesa, non abbiano ancora effettivamente disponibili le somme necessarie, il Ministro competente può accordare anticipazioni sino alla concorrenza di tre quinti dell'ammontare dei sussidi concessi. 2. Le anticipazioni sono fatte dall'Ingegnere Capo del Genio Civile in relazione all'importo dei lavori da eseguire. 3. L'Ingegnere Capo provvede ai pagamenti sotto la sua personale responsabilità, dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa. Art 19 1. Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle L. 150 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori. 2. L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle £. 150 milioni. R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. 3. Pei i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto, è rilasciato dall'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro. 4. Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dal Ministero della difesa, per il quale restano inalterate le speciali disposizioni vigenti. Articolo così modificato dall'art. 17 della Legge 03/01/1978 n. 1 Art 20 1. Il collaudo dei lavori eseguiti sotto la direzione degli Uffici tecnici di Finanza, è affidato dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici) ad un funzionario tecnico di grado superiore del personale del Catasto degli uffici tecnici di Finanza, od, in casi gravi, ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili. Art 21 1. Potrà l'Amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo sempreché non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti della impresa a saldo dell'appalto. Art 22 1. Sulle questioni con le Imprese, in corso d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalità stipulate, dovrà essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le lire 100.000 o quando la penalità che si richiede non sia applicata superi £ 5000. 2. Per somme inferiori sarà sentito il parere dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). Articolo così sostituito dall'art. 4 RD 28/08/1924 n. 1396 Art 23 1. Con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a province, comuni e consorzi l'esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono esse- re fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, sol- tanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio. 2. La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. 3. Nella convenzione, che dovrà precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo à forfait o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio. 4. La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti. 5. E' vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese. (articolo sostituito dal R.D. 28/08/1924 n. 1396 art. 5) Art 24 1. Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25/05/1895 n. 350, per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato l'ingegnere Capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori sino alla concorrenza di £. 2.000.000. 2. Negli stessi casi il Ministro dei Lavori Pubblici potrà ordinare l'emissione di mandati di anticipazione a favore dei funzionari delegati per un importo non superiore a £. 50.000. L'impegno regolare della spesa sarà assunto in seguito, nelle debite forme, su presentazione della relativa perizia. Modificato dall'art. 4 DLC 25/07/47 n. 1095 e dalla legge di ratifica 23/02/52 n. 133. |
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